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Le norme italiane sull’emergenza limitano i diritti dei consumatori rispetto a Codice del turismo e direttive europee.
Sono legittime?
Che diritti ha il consumatore?
Sono obbligato ad accettare il Voucher del Tour Operator?
Pacchetti turistici, alberghi prenotati, viaggi, biglietti di aerei e treni: tutto annullato per l’emergenza coronavirus.
Cosa succede alle somme già anticipate dai consumatori?
In questi giorni c’è un pressing dei clienti, che pretendono la restituzione integrale dei soldi, e gli operatori, che invece propongono voucher sostitutivi.
La normativa nazionale emergenziale varata nel periodo Coronavirus “dà ragione” (virgolettato) a questi ultimi
Ma quella europea (e in parte quella nazionale) no.
L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa
Il Rimborso Viaggio Coronavirus è pari all’acconto pagato.
I Voucher Annullamento Coronavirus sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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La scelta sembra rimessa all’organizzatore Tour Operator del viaggio e proprio qui sta il problema.
Il Consumatore non sembra avere potere di scelta: o accetta il Voucher Annullamento Viaggio Coronavirus…. o accetta il Voucher.
In casi più gravi, il Tour Operator pretende pure di applicare delle penali, in caso di recesso da parte del Consumatore.
Il problema da parte del Consumatore è abbastanza evidente.
Non solo perché il consumatore – per esigenze o scelte personali – potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno.
Ma il Dl 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue.
La quale afferma che se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi può pretendere il Rimborso Annullamento Viaggio Coronavirus.
Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE, parla di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie.
Stabilendo che il consumatore ha diritto al Rimborso Viaggio Coronavirus, senza penalità.
Inoltre la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva già precisato il principio.
E cioè che gli Stati membri devono adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore.
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La Direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso Viaggio Coronavirus integrale.
Poi, l’articolo 28 del Dl 9/2020 prevede l’ipotesi in cui sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, dandogli la possibilità di ottenere il rimborso.
Diverso è il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia di viaggi a causa dell’emergenza sanitaria.
In questa ipotesi, chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente.
Si tratta di risoluzione per cause di forza maggiore e la scelta in questi casi non è rimessa all’organizzatore del viaggio (art. 1463 c.c.).
La Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo ha precisato il principio sopra detto:
i Regolamenti Ue oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.
Sicuramente la strada non è semplice, perchè il D.L. 9/2020 ha creato diversa confusione.
Premesso che tutti i viaggi fino al 3 maggio 2020 sono annullabili gratuitamente, senza penale, si consiglia di agire prudenti.
Le tutele di Annullamento Viaggio Coronavirus (e pretendere un rimborso ai sensi dell’art. 1463 c.c.) sono esperibili, si.
Ma qualora si possa dimostrare che c’è oggettivamente l’impossibilità a godere del viaggio.
Certamente il voucher Annullamento Viaggio Coronavirus “utilizzabile entro un anno” non è una soluzione equa.
Viola la normativa europea;
viola la normativa del Codice del Turismo;
e – in ogni caso – “obbliga” (di fatto) il consumatore a dover fare questo benedetto viaggio entro 1 anno, e sempre con quel Tour Operator.
In barba alla libertà contrattuale.
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