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Coronavirus News Covid-19 Italia:
Cosa Fare in caso di sanzione?
Coronavirus: Sanzioni e Cosa Fare
Coronavirus: la trasgressione alle misure di anti-contagio รจ illecito amministrativo, non piรน penale
Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 ย introduce, come emerge dalla rubrica, โMisure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19โ.
Il Governo cerca cosรฌ di fare ordine e chiarezza.
Cosa Succede Ora?
Rispetto al precedente d.l. 23 febbraio 2020, n. 6,ย occorre segnalare da subito unโimportante novitร :
il Governo ha abbandonato lโincriminazione ex art. 650 c.p. con riguardo alla trasgressione dei provvedimenti emanati dallโAutoritร
Tuttoย ciรฒย inย favore di un illecito di tipo amministrativo.
Cosa Significa?
Quanto ai profili applicativi, per espressa previsione normativa, le violazioni amministrative sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano altresรฌ i commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono il pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%.
Il prefetto e lโautoritร regionale sono gli organi compenti per lโirrogazione delle sanzioni per le violazioni delle misure di cui, rispettivamente, all’art. 2, comma 1, ovvero dellโart. 3; ai relativi procedimenti si applica l’art. 103 d.l.17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione dei termini fin al 15 aprile 2020.
Quindi come posso difendermi se la sanzione รจ illegittima?
Come detto,ย Il prefetto e lโautoritร regionale sono gli organi compenti per lโirrogazione delle sanzioni.
Quindi, se ritieni che la sanzione non sia legittima puo e devi difenderti.
Caso esempio: la Polizia ti ferma. Tu fornisci autocertificazione spiegando che stai andando al lavoro o ti stai muovendo per caso di necessitร .
L’agente di Polizia, per qualche motivo, ritiene che stai dichiarando il falso, quindi verbalizza l’illecito.ย
Rivolgiti immediatamente al Tuo Avvocato, in quanto – non appena hai ricevuto la notifica della sanzione con l’invito al pagamento (fino al 3.000โฌ), devi presentare Ricorso.
Avrai stretti termini per presentare il Ricorso.
Quindi non aspettare l’ultimo momento!
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Ma il penale quindi รจ completamente scomparso?
No. Attenzione!
Il Governo ha mantenuto la sanzione penaleย in un solo caso.
art. 1, comma 2, lett. e), โdivietoย assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchรฉ risultate positive al virusโ.
In tal caso, โsalvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piรน grave reato,ย la pena originariamente prevista (arresto fino a sei mesi e ammenda da 40.000 e 800.000 lire) viene infatti inasprita, essendo ora comminato l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
ร fatta comunque salva, come detto, lโapplicabilitร dellโart. 452 c.p. o di piรน grave reato.
Ciรฒ significa che il soggetto in quarantena, positivo al virus, il quale si allontani da casa puรฒ rendersi responsabile, ricorrendone i presupposti del delitto di epidemia colposa, punito dallโart. 452 c.p. in relazione allโart. 438 c.p., o anche di epidemia dolosa ex art. 438 c.p.