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Coronavirus News Covid-19: Cosa Fare & Sanzioni. La Guida Definitiva

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Coronavirus News Covid-19 Italia:

Cosa Fare in caso di sanzione?

Coronavirus: Sanzioni e Cosa Fare

Coronavirus: la trasgressione alle misure di anti-contagio è illecito amministrativo, non più penale

Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19  introduce, come emerge dalla rubrica, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Governo cerca così di fare ordine e chiarezza.

Cosa Succede Ora?

Rispetto al precedente d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, occorre segnalare da subito un’importante novità:

il Governo ha abbandonato l’incriminazione ex art. 650 c.p. con riguardo alla trasgressione dei provvedimenti emanati dall’Autorità

Tutto ciò in favore di un illecito di tipo amministrativo.

Cosa Significa?

Quanto ai profili applicativi, per espressa previsione normativa, le violazioni amministrative sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano altresì i commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono il pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%.

Il prefetto e l’autorità regionale sono gli organi compenti per l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle misure di cui, rispettivamente, all’art. 2, comma 1, ovvero dell’art. 3; ai relativi procedimenti si applica l’art. 103 d.l.17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione dei termini fin al 15 aprile 2020.

Quindi come posso difendermi se la sanzione è illegittima?

Come detto, Il prefetto e l’autorità regionale sono gli organi compenti per l’irrogazione delle sanzioni.

Quindi, se ritieni che la sanzione non sia legittima puo e devi difenderti.

Caso esempio: la Polizia ti ferma. Tu fornisci autocertificazione spiegando che stai andando al lavoro o ti stai muovendo per caso di necessità.
L’agente di Polizia, per qualche motivo, ritiene che stai dichiarando il falso, quindi verbalizza l’illecito. 

Rivolgiti immediatamente al Tuo Avvocato, in quanto – non appena hai ricevuto la notifica della sanzione con l’invito al pagamento (fino al 3.000€), devi presentare Ricorso.

Avrai stretti termini per presentare il Ricorso.

Quindi non aspettare l’ultimo momento!

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Ma il penale quindi è completamente scomparso?

No. Attenzione!

Il Governo ha mantenuto la sanzione penale in un solo caso.

art. 1, comma 2, lett. e), “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.

In tal caso, “salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la pena originariamente prevista (arresto fino a sei mesi e ammenda da 40.000 e 800.000 lire) viene infatti inasprita, essendo ora comminato l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

È fatta comunque salva, come detto, l’applicabilità dell’art. 452 c.p. o di più grave reato.

Ciò significa che il soggetto in quarantena, positivo al virus, il quale si allontani da casa può rendersi responsabile, ricorrendone i presupposti del delitto di epidemia colposa, punito dall’art. 452 c.p. in relazione all’art. 438 c.p., o anche di epidemia dolosa ex art. 438 c.p.

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