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Problemi Permesso di soggiorno. Cosa fare? Ecco la Soluzione

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Molti sono i Problemi Permesso di Soggiorno: Il problema che maggiormente affligge chi richiede il rilascio o il rinnovo del Permesso di Soggiorno (qualsivoglia sia il motivo sottostante all’applicazione) riguarda da parte delle Questure il Ritardo Permesso di Soggiorno.

Molto spesso infatti, se non addirittura nella quasi totalità dei casi, lo straniero si ritrova ad dover attendere mesi e mesi per un mero rilascio del Permesso.

Sebbene non vi siano motivi ostativi o eccezionali tali da giustificare l’eccessivo ritardo burocratico-amministrativo.


Come può il soggetto tutelarsi efficacemente contro i Problemi Permesso di Soggiorno?


Vediamo innanzitutto cosa prevede la normativa vigente.

Ci riferiamo, in particolar luogo, al D.lgs. 286/98, qualificato in T.U.Immigrazione, quale normativa di riferimento essenziale.
Tale decreto statuisce infatti al Titolo II, Art. 5, co. 9

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni (60 giorni) dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

La legge dunque chiarisce, senza spazio ad interpretazioni, che la Questura deve rilasciare (deve, non può) il permesso di soggiorno entro 60 gg. dalla data di deposito della domanda, calcolata sulla base del cedolino rilasciato dalla medesima Amministrativo, con relativo n. di protocollazione.

Tale termine, chiarisce il medesimo T.U., è diminuito da 60 a 20 giorni, nel caso di rinnovo del pre-esistente Permesso di Soggiorno.


Come posso far valere questo mio diritto?

Come posso risolvere i Problemi Permesso di Soggiorno?


In via principale, grazie al patrocinio di un difensore Procuratore Legale o Avvocato Immigrazione, è necessario mettere in mora l’Amministrazione attraverso formale diffida ad adempiere ai sensi di legge.

Qualora il termine concesso in diffida dovesse scadere inutilmente,

lo strumento principale per tutelare il proprio interesse legittimo è a mezzo Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionare (T.A.R.), in violazione dei principi amministrativi di cui alla legge 240/90 e successive.

Nel caso di specie, rileva la violazione concretizzatasi nell’inadempimento per silenzio dell’amministrazione.

Sono molteplici i casi in Giurisprudenza amministrativa (andati a buon fine!), in cui lo straniero ha “vinto la causa” contro l’Amministrazione

(nel caso, Ministero dell’Interno), ottenendo  non solo una sentenza favevole con contestuale obbligo di rilascio del Permesso di soggiorno, ma altresì un congruo risarcimento per danni subiti (se vi sono), oltre al rimborso delle spese processuali.

Senza dubbio, è consigliabile evitare lunghe code agli Sportelli della Questura interessata e perdere ore e ore per poter parlare con qualche Funzionario, che nulla potrà risolvere, e procede SUBITO per vie legali con la diffida e il successivo Ricorso.

Pretendere un proprio diritto per via giudiziale è spesso la via più semplice, efficace e rapida.

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