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Cosa dice davvero la Cassazione? Rimbalza oggi la notizia che la commercializzazione della Cannabis Light sarebbe reato.
Cannabis light news: Con lโinformazione provvisoria n. 15 le Sezioni Unite Penali (e non una sentenza, come si legge oggi dai giornali) hanno risolto la questione relativa alla normativa applicabile alla commercializzazione della cannabis sativa L.
Nellโudienza di oggi le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte hanno affermato che ยซla commercializzazione di cannabis sativa L, e in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietร di canapa, non rientra nellโambito di applicazione della l. n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente lโattivitร di coltivazione di canapa delle varianti iscritte nel Catalogo comune della specie di piante agricole, ai sensi dellโart. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui allโart. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia droganteยป.
In buona sostanza, commerciare la cannabis light (Sativa L) non รจ sempre e comunque e a prescindere considerato reato, ma qualora i prodotti venduti abbiano efficacia drogante, quindi con concentrazione di principio attivo superiore agli attuali limiti di legge.
Sarร dunque da accertare se, gli attuali prodotti in vendita, abbiamo o meno tale efficacia.