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Attraversare la strada col cellulare: una cattiva diffusa abitudine che può costare molto caro.
IL CASO
Una donna, investita mentre attraversa la strada per salire sull’autobus da un automobile intenta a superare l’autobus in sosta, cita dinnanzi al Giudice di Pace il conducente, il proprietario della vettura ed il FGVS per sentir accertare la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro e per ottenere il risarcimento del danno biologico subito, calcolato in € 5.020.00 più interessi, rivalutazione e spese, avendo riportato, a causa della caduta, vari traumi agli arti inferiori. La compagnia designata FGVS si costituisce in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei danni dell’atto di citazione, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace respinge la domanda dell’attrice, che propone dunque appello.
ART. 2054 C.C. Il Tribunale di Triste ricorda come, in caso di investimento del pedone, sia necessario applicare l’art. 2054 c.c. che al comma 1 prevede che «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE
Il Tribunale di Trieste ricorda dunque che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere affermata la colpa esclusiva del pedone nel suo investimento se:
1. il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2. i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l’urto;
3. nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Attraversare la strada col cellulare integra tali circostanze.
CONDOTTA COLPOSA DEL PEDONE SE È DISTRATTO DAL CELLULARE
Nella fattispecie concreta, la Corte dichiara che la condotta della pedone, che ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente veicoli, inosservante sia delle regole sulla circolazione stradale sia di quelle di comune prudenza, è incontrovertibilmente colposa.
Il Tribunale di Trieste, dunque, attribuisce l’80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell’auto.